Selezionare i servizi richiesti (i prezzi indicati si intendono IVA 20% esclusa).
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Scadenza imminente al 31 dicembre 2010
Documento di valutazione del rischio stress lavoro-correlato
 Non soci: €80,00 -
Soci: €70,00
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Stress lavoro-correlato
Entro il 31 dicembre 2010
tutti i datori di lavoro devono provvedere ad integrare la valutazione dei
rischi per la salute e sicurezza sul lavoro con la documentazione
riguardante l’individuazione e la caratterizzazione del rischio stress lavoro-correlato,
indicando anche le misure attuate e programmate al fine di mantenere o
di ridurre il livello di tale fattore. Tale obbligo, già presente nella
prima versione del Testo Unico (D.Lgs. 81/08), che dal 1° gennaio 2009
ha sostituito il D.Lgs. 626/94, era stato sospeso fino all’attuale scadenza
dal decreto correttivo (D.Lgs. 106/09). Attualmente, l’obbligo vige
per il settore privato, mentre è stato nuovamente sospeso fino alla
fine del 2010 per il solo settore pubblico.
Le sanzioni previste per il mancato adempimento
possono cumularsi fino a 14.000 euro, senza contare
la responsabilità penale che incombe sempre sul datore
di lavoro.
La soluzione proposta per ottemperare consta di:
-
compilazione di un questionario, messo a punto
direttamente dall’ISPESL e approvato dal Coordinamento Tecnico
Interregionale Per la Prevenzione Nei Luoghi di Lavoro,
integrato con alcune informazioni essenziali riferite al contesto della
singola sede operativa;
-
identificazione del livello di rischio ed elaborazione
di un documento di valutazione a
partire dai dati forniti ed eventualmente integrati
dai consulenti;
-
(solo se il rischio risultante fosse alto) approfondimento con
psicologo del lavoro.
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Corso per RSPP-datore di lavoro art.34 D.Lgs. 09/04/2008 n.81
 Non soci: €240,00 -
Soci: €210,00
Maggiori dettagli
Corsi di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro
La conoscenza di quanto prescrive la Legge in merito alla sicurezza sui
luoghi lavoro, è necessaria sia per i Datori di Lavoro sia per i lavoratori.
Il D.Lgs. 81/08 (che sostituisce il D.Lgs. 626/94) obbliga entrambi a partecipare
a corsi di formazione la cui durata è stabilita per Legge.
I corsi a cui è obbligatorio partecipare sono:
- corso RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex art. 34 D.Lgs. 81/08) per datori di lavoro;
- corso RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ex art. 47 D.Lgs. 81/08) per dipendenti;
- corso APS (Addetto al Primo Soccorso ex D.M. 388/03) sia per lavoratori che per datori;
- corso AAI (Addetto all'Anti-Incendio ex D.M. 10 marzo 1998) sia per lavoratori che per datori;
- aggiornamento periodico per RSPP, RLS, APS, AAI.
I corsi sono strutturati per offrire, secondo quanto prescrive la legge,
sia una formazione generale in merito alle vigenti normative in materia di
sicurezza sul lavoro, sia una formazione specifica nel campo lavorativo di
interesse. Inoltre forniscono le competenze per riconoscere le problematiche
in materia di sicurezza del lavoro all’interno delle azienda e per fornire
un aiuto concreto nella loro gestione e per svolgere in piena autonomia il
ruolo per cui risultano abilitanti.
Il servizio offerto consiste nel fornire al datore di lavoro
ed al dipendente la possibilità di seguire i corsi direttamente dalla propria
scrivania: infatti, i corsi di formazione sono svolti per la maggior
parte on-line, senza necessità di recarsi presso una struttura esterna.
L’accesso al portale web dei corsi è subordinato all’autenticazione dell’iscritto
tramite login e password.
L’allievo iscritto ad un corso dovrà
applicarsi allo studio del materiale didattico per i tempi previsti dal corso
scelto, e al termine rispondere correttamente alle domande proposte nel test
di valutazione. Al superamento del test, il candidato riceverà il relativo
attestato, valido a livello nazionale. In caso di mancato superamento,
l’esame è di nuovo disponibile a partire dal giorno successivo.
E’ anche possibile, previo accordo, sostenere l’esame di valutazione in aula:
prima si segue una lezione generale di ripasso e poi si sostiene il test.
La durata della formazione è di:
- 16 ore on-line per il corso da RSPP
- 28 ore on-line e 4 ore in aula per il corso da RLS
- 8 ore on-line e 4 ore di prova pratica per il corso per Addetti Primo Soccorso
- 4 ore di prova pratica per il corso di aggiornamento per Addetti Primo Soccorso
- 4 ore on-line e 4 ore di prova pratica per il corso per Addetti Antincendio per attività a rischio medio(*)
- 4 ore on-line per il corso per Addetti Antincendio per attività a rischio basso(*)
I luoghi e le date di svolgimento delle lezioni in aula sono comunicati in
largo anticipo e comunque al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.
(*) sono considerati a livello di rischio medio:
a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e
nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione
delle attività considerate a rischio elevato; b) i cantieri temporanei
e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa
uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto. Sono considerati a
livello di rischio basso: attività non classificabili
a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze
scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa
possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di
propagazione delle fiamme.
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Corso per addetto all'antincendio attività a rischio basso D.M. 10/03/1998
 Non soci: €140,00 -
Soci: €120,00
Maggiori dettagli
Corsi di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro
La conoscenza di quanto prescrive la Legge in merito alla sicurezza sui
luoghi lavoro, è necessaria sia per i Datori di Lavoro sia per i lavoratori.
Il D.Lgs. 81/08 (che sostituisce il D.Lgs. 626/94) obbliga entrambi a partecipare
a corsi di formazione la cui durata è stabilita per Legge.
I corsi a cui è obbligatorio partecipare sono:
- corso RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex art. 34 D.Lgs. 81/08) per datori di lavoro;
- corso RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ex art. 47 D.Lgs. 81/08) per dipendenti;
- corso APS (Addetto al Primo Soccorso ex D.M. 388/03) sia per lavoratori che per datori;
- corso AAI (Addetto all'Anti-Incendio ex D.M. 10 marzo 1998) sia per lavoratori che per datori;
- aggiornamento periodico per RSPP, RLS, APS, AAI.
I corsi sono strutturati per offrire, secondo quanto prescrive la legge,
sia una formazione generale in merito alle vigenti normative in materia di
sicurezza sul lavoro, sia una formazione specifica nel campo lavorativo di
interesse. Inoltre forniscono le competenze per riconoscere le problematiche
in materia di sicurezza del lavoro all’interno delle azienda e per fornire
un aiuto concreto nella loro gestione e per svolgere in piena autonomia il
ruolo per cui risultano abilitanti.
Il servizio offerto consiste nel fornire al datore di lavoro
ed al dipendente la possibilità di seguire i corsi direttamente dalla propria
scrivania: infatti, i corsi di formazione sono svolti per la maggior
parte on-line, senza necessità di recarsi presso una struttura esterna.
L’accesso al portale web dei corsi è subordinato all’autenticazione dell’iscritto
tramite login e password.
L’allievo iscritto ad un corso dovrà
applicarsi allo studio del materiale didattico per i tempi previsti dal corso
scelto, e al termine rispondere correttamente alle domande proposte nel test
di valutazione. Al superamento del test, il candidato riceverà il relativo
attestato, valido a livello nazionale. In caso di mancato superamento,
l’esame è di nuovo disponibile a partire dal giorno successivo.
E’ anche possibile, previo accordo, sostenere l’esame di valutazione in aula:
prima si segue una lezione generale di ripasso e poi si sostiene il test.
La durata della formazione è di:
- 16 ore on-line per il corso da RSPP
- 28 ore on-line e 4 ore in aula per il corso da RLS
- 8 ore on-line e 4 ore di prova pratica per il corso per Addetti Primo Soccorso
- 4 ore di prova pratica per il corso di aggiornamento per Addetti Primo Soccorso
- 4 ore on-line e 4 ore di prova pratica per il corso per Addetti Antincendio per attività a rischio medio(*)
- 4 ore on-line per il corso per Addetti Antincendio per attività a rischio basso(*)
I luoghi e le date di svolgimento delle lezioni in aula sono comunicati in
largo anticipo e comunque al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.
(*) sono considerati a livello di rischio medio:
a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e
nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione
delle attività considerate a rischio elevato; b) i cantieri temporanei
e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa
uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto. Sono considerati a
livello di rischio basso: attività non classificabili
a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze
scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa
possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di
propagazione delle fiamme.
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Corso per addetto al primo soccorso D.M. 30/07/2003 n.388
 Non soci: €240,00 -
Soci: €220,00
Maggiori dettagli
Corsi di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro
La conoscenza di quanto prescrive la Legge in merito alla sicurezza sui
luoghi lavoro, è necessaria sia per i Datori di Lavoro sia per i lavoratori.
Il D.Lgs. 81/08 (che sostituisce il D.Lgs. 626/94) obbliga entrambi a partecipare
a corsi di formazione la cui durata è stabilita per Legge.
I corsi a cui è obbligatorio partecipare sono:
- corso RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex art. 34 D.Lgs. 81/08) per datori di lavoro;
- corso RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ex art. 47 D.Lgs. 81/08) per dipendenti;
- corso APS (Addetto al Primo Soccorso ex D.M. 388/03) sia per lavoratori che per datori;
- corso AAI (Addetto all'Anti-Incendio ex D.M. 10 marzo 1998) sia per lavoratori che per datori;
- aggiornamento periodico per RSPP, RLS, APS, AAI.
I corsi sono strutturati per offrire, secondo quanto prescrive la legge,
sia una formazione generale in merito alle vigenti normative in materia di
sicurezza sul lavoro, sia una formazione specifica nel campo lavorativo di
interesse. Inoltre forniscono le competenze per riconoscere le problematiche
in materia di sicurezza del lavoro all’interno delle azienda e per fornire
un aiuto concreto nella loro gestione e per svolgere in piena autonomia il
ruolo per cui risultano abilitanti.
Il servizio offerto consiste nel fornire al datore di lavoro
ed al dipendente la possibilità di seguire i corsi direttamente dalla propria
scrivania: infatti, i corsi di formazione sono svolti per la maggior
parte on-line, senza necessità di recarsi presso una struttura esterna.
L’accesso al portale web dei corsi è subordinato all’autenticazione dell’iscritto
tramite login e password.
L’allievo iscritto ad un corso dovrà
applicarsi allo studio del materiale didattico per i tempi previsti dal corso
scelto, e al termine rispondere correttamente alle domande proposte nel test
di valutazione. Al superamento del test, il candidato riceverà il relativo
attestato, valido a livello nazionale. In caso di mancato superamento,
l’esame è di nuovo disponibile a partire dal giorno successivo.
E’ anche possibile, previo accordo, sostenere l’esame di valutazione in aula:
prima si segue una lezione generale di ripasso e poi si sostiene il test.
La durata della formazione è di:
- 16 ore on-line per il corso da RSPP
- 28 ore on-line e 4 ore in aula per il corso da RLS
- 8 ore on-line e 4 ore di prova pratica per il corso per Addetti Primo Soccorso
- 4 ore di prova pratica per il corso di aggiornamento per Addetti Primo Soccorso
- 4 ore on-line e 4 ore di prova pratica per il corso per Addetti Antincendio per attività a rischio medio(*)
- 4 ore on-line per il corso per Addetti Antincendio per attività a rischio basso(*)
I luoghi e le date di svolgimento delle lezioni in aula sono comunicati in
largo anticipo e comunque al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.
(*) sono considerati a livello di rischio medio:
a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e
nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione
delle attività considerate a rischio elevato; b) i cantieri temporanei
e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa
uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto. Sono considerati a
livello di rischio basso: attività non classificabili
a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze
scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa
possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di
propagazione delle fiamme.
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Corso di aggiornamento (4h)per addetto al primo soccorso D.M. 30/07/2003 n.388
 Non soci: €150,00 -
Soci: €120,00
Maggiori dettagli
Corsi di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro
La conoscenza di quanto prescrive la Legge in merito alla sicurezza sui
luoghi lavoro, è necessaria sia per i Datori di Lavoro sia per i lavoratori.
Il D.Lgs. 81/08 (che sostituisce il D.Lgs. 626/94) obbliga entrambi a partecipare
a corsi di formazione la cui durata è stabilita per Legge.
I corsi a cui è obbligatorio partecipare sono:
- corso RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex art. 34 D.Lgs. 81/08) per datori di lavoro;
- corso RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ex art. 47 D.Lgs. 81/08) per dipendenti;
- corso APS (Addetto al Primo Soccorso ex D.M. 388/03) sia per lavoratori che per datori;
- corso AAI (Addetto all'Anti-Incendio ex D.M. 10 marzo 1998) sia per lavoratori che per datori;
- aggiornamento periodico per RSPP, RLS, APS, AAI.
I corsi sono strutturati per offrire, secondo quanto prescrive la legge,
sia una formazione generale in merito alle vigenti normative in materia di
sicurezza sul lavoro, sia una formazione specifica nel campo lavorativo di
interesse. Inoltre forniscono le competenze per riconoscere le problematiche
in materia di sicurezza del lavoro all’interno delle azienda e per fornire
un aiuto concreto nella loro gestione e per svolgere in piena autonomia il
ruolo per cui risultano abilitanti.
Il servizio offerto consiste nel fornire al datore di lavoro
ed al dipendente la possibilità di seguire i corsi direttamente dalla propria
scrivania: infatti, i corsi di formazione sono svolti per la maggior
parte on-line, senza necessità di recarsi presso una struttura esterna.
L’accesso al portale web dei corsi è subordinato all’autenticazione dell’iscritto
tramite login e password.
L’allievo iscritto ad un corso dovrà
applicarsi allo studio del materiale didattico per i tempi previsti dal corso
scelto, e al termine rispondere correttamente alle domande proposte nel test
di valutazione. Al superamento del test, il candidato riceverà il relativo
attestato, valido a livello nazionale. In caso di mancato superamento,
l’esame è di nuovo disponibile a partire dal giorno successivo.
E’ anche possibile, previo accordo, sostenere l’esame di valutazione in aula:
prima si segue una lezione generale di ripasso e poi si sostiene il test.
La durata della formazione è di:
- 16 ore on-line per il corso da RSPP
- 28 ore on-line e 4 ore in aula per il corso da RLS
- 8 ore on-line e 4 ore di prova pratica per il corso per Addetti Primo Soccorso
- 4 ore di prova pratica per il corso di aggiornamento per Addetti Primo Soccorso
- 4 ore on-line e 4 ore di prova pratica per il corso per Addetti Antincendio per attività a rischio medio(*)
- 4 ore on-line per il corso per Addetti Antincendio per attività a rischio basso(*)
I luoghi e le date di svolgimento delle lezioni in aula sono comunicati in
largo anticipo e comunque al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.
(*) sono considerati a livello di rischio medio:
a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e
nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione
delle attività considerate a rischio elevato; b) i cantieri temporanei
e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa
uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto. Sono considerati a
livello di rischio basso: attività non classificabili
a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze
scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa
possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di
propagazione delle fiamme.
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Corso per RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) artt.37,47 D.Lgs. 09/04/2008 n.81
 Non soci: €280,00 -
Soci: €260,00
Maggiori dettagli
Corsi di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro
La conoscenza di quanto prescrive la Legge in merito alla sicurezza sui
luoghi lavoro, è necessaria sia per i Datori di Lavoro sia per i lavoratori.
Il D.Lgs. 81/08 (che sostituisce il D.Lgs. 626/94) obbliga entrambi a partecipare
a corsi di formazione la cui durata è stabilita per Legge.
I corsi a cui è obbligatorio partecipare sono:
- corso RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex art. 34 D.Lgs. 81/08) per datori di lavoro;
- corso RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ex art. 47 D.Lgs. 81/08) per dipendenti;
- corso APS (Addetto al Primo Soccorso ex D.M. 388/03) sia per lavoratori che per datori;
- corso AAI (Addetto all'Anti-Incendio ex D.M. 10 marzo 1998) sia per lavoratori che per datori;
- aggiornamento periodico per RSPP, RLS, APS, AAI.
I corsi sono strutturati per offrire, secondo quanto prescrive la legge,
sia una formazione generale in merito alle vigenti normative in materia di
sicurezza sul lavoro, sia una formazione specifica nel campo lavorativo di
interesse. Inoltre forniscono le competenze per riconoscere le problematiche
in materia di sicurezza del lavoro all’interno delle azienda e per fornire
un aiuto concreto nella loro gestione e per svolgere in piena autonomia il
ruolo per cui risultano abilitanti.
Il servizio offerto consiste nel fornire al datore di lavoro
ed al dipendente la possibilità di seguire i corsi direttamente dalla propria
scrivania: infatti, i corsi di formazione sono svolti per la maggior
parte on-line, senza necessità di recarsi presso una struttura esterna.
L’accesso al portale web dei corsi è subordinato all’autenticazione dell’iscritto
tramite login e password.
L’allievo iscritto ad un corso dovrà
applicarsi allo studio del materiale didattico per i tempi previsti dal corso
scelto, e al termine rispondere correttamente alle domande proposte nel test
di valutazione. Al superamento del test, il candidato riceverà il relativo
attestato, valido a livello nazionale. In caso di mancato superamento,
l’esame è di nuovo disponibile a partire dal giorno successivo.
E’ anche possibile, previo accordo, sostenere l’esame di valutazione in aula:
prima si segue una lezione generale di ripasso e poi si sostiene il test.
La durata della formazione è di:
- 16 ore on-line per il corso da RSPP
- 28 ore on-line e 4 ore in aula per il corso da RLS
- 8 ore on-line e 4 ore di prova pratica per il corso per Addetti Primo Soccorso
- 4 ore di prova pratica per il corso di aggiornamento per Addetti Primo Soccorso
- 4 ore on-line e 4 ore di prova pratica per il corso per Addetti Antincendio per attività a rischio medio(*)
- 4 ore on-line per il corso per Addetti Antincendio per attività a rischio basso(*)
I luoghi e le date di svolgimento delle lezioni in aula sono comunicati in
largo anticipo e comunque al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.
(*) sono considerati a livello di rischio medio:
a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e
nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione
delle attività considerate a rischio elevato; b) i cantieri temporanei
e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa
uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto. Sono considerati a
livello di rischio basso: attività non classificabili
a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze
scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa
possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di
propagazione delle fiamme.
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Autocertificazione per la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori (solo se meno di 10 lavoratori)
 Non soci: €40,00 -
Soci: €30,00
Maggiori dettagli
Documento di valutazione dei rischi e autocertificazione>
La legge (D.Lgs. 81/08) prevede che dal 1° gennaio 2009 tutti gli operatori economici
(esclusi coloro che lavorano esclusivamente da soli) debbano
redigere o aggiornare il documento per la valutazione dei rischi
per la sicurezza. Documento per il quale, in generale, conviene richiedere l’assistenza di appositi specialisti.
Tuttavia, per le aziende con meno di 10 lavoratori (tra soci e dipendenti),
è prevista la possibilità di rinviare di 18 mesi la predisposizione di detto
documento. Peraltro, per poter effettuare tale rinvio, è necessario predisporre
un’autocertificazione in cui si devono indicare notizie ed elementi caratteristici
dell’attività svolta che successivamente faranno parte del documento per la sicurezza.
Ad ogni modo, sia il documento di valutazione, sia l’autocertificazione dovranno
recare data certa o data attestata. Le nuove imprese hanno 90 giorni di tempo
dalla data di inizio attività per ottemperare all’obbligo.
La sanzione per chi non ottempera a tali adempimenti prevede l’arresto
da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
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Documento di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori (solo per uffici)
 Non soci: €230,00 -
Soci: €200,00
Maggiori dettagli
Documento di valutazione dei rischi e autocertificazione>
La legge (D.Lgs. 81/08) prevede che dal 1° gennaio 2009 tutti gli operatori economici
(esclusi coloro che lavorano esclusivamente da soli) debbano
redigere o aggiornare il documento per la valutazione dei rischi
per la sicurezza. Documento per il quale, in generale, conviene richiedere l’assistenza di appositi specialisti.
Tuttavia, per le aziende con meno di 10 lavoratori (tra soci e dipendenti),
è prevista la possibilità di rinviare di 18 mesi la predisposizione di detto
documento. Peraltro, per poter effettuare tale rinvio, è necessario predisporre
un’autocertificazione in cui si devono indicare notizie ed elementi caratteristici
dell’attività svolta che successivamente faranno parte del documento per la sicurezza.
Ad ogni modo, sia il documento di valutazione, sia l’autocertificazione dovranno
recare data certa o data attestata. Le nuove imprese hanno 90 giorni di tempo
dalla data di inizio attività per ottemperare all’obbligo.
La sanzione per chi non ottempera a tali adempimenti prevede l’arresto
da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
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Documento di valutazione dei rischi per le lavoratrici in gravidanza e allattamento
 Non soci: €35,00 -
Soci: €25,00
Maggiori dettagli
Lavoratrici madri
La precedente normativa che regolava la sicurezza sul lavoro,
già introduceva alcune iniziative importanti per la tutela della
salute della lavoratrice madre, iniziative che ricadevano direttamente
sotto la responsabilità del Datore di Lavoro. L’entrata in vigore del
D.Lgs. 81/08 e del decreto correttivo D.Lgs. 106/209; con quanto indicato
all’art 28, ribadisce ulteriormente tale responsabilità anche in tema di
valutazione del rischio finalizzato alla tutela delle lavoratrici in stato
di gravidanza ed allattamento, stabilendo anche le sanzioni in caso di inadempienza,
che prevedono la responsabilità penale, derubricabile in caso
di adempimento tardivo con multe pecuniare che possono arrivare oltre 10.000 euro
La soluzione proposta per ottemperare consta di:
- compilazione di un questionario;
- identificazione del livello di rischio ed elaborazione di un documento di valutazione a partire dai dati forniti ed eventualmente integrati dai consulenti;
- documentazione di base, necessaria per l’assolvimento degli obblighi di Formazione e Informazione di cui cui agli artt. 36 e 37 del TU.
L’obiettivo è quello di evitare inutili formalismi ma di garantire la piena
tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza e la protezione del patrimonio
umano e materiale aziendale.
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Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS)
 Non soci: €200,00 -
Soci: €150,00
Maggiori dettagli
Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS)
La normativa per la protezione dei dati personali, ovvero per la tutela della privacy
(D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196) prevede che ogni anno, entro il 31 marzo,
si provveda ad aggiornare la documentazione e le misure di sicurezza,
secondo quanto previsto dal Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (Allegato B).
In caso di ispezione della Guardia di Finanza (nuclei territoriali competenti o nucleo funzione pubblica e privacy),
che opera su indicazione sia dell’Autorità Giudiziaria sia dell’Autorità Garante
per la Privacy, le verifiche si svolgono sui seguenti punti:
- documenti programmatici sulla sicurezza (DPS) degli anni precedenti e
dell’anno corrente, aggiornato e contenente gli adeguamenti alle regole
del Garante;
- rinnovo degli elenchi dei responsabili, degli incaricati, degli addetti
dei trattamenti sia interni che esterni;
- verifica delle misure minime di sicurezza (Allegato B del D.Lgs. 196/2003)
in particolare credenziali di autenticazione ed autorizzazione, sistemi
di protezione dei dati da danneggiamento, manomissione e intrusione,
sistemi di salvataggio e ripristino, ecc.;
- valutazione e analisi dei rischi che incombono sui dati;
- relazione delle contromisure adottate e previste;
- piano di formazione obbligatorio (provvedimento del Garante del 7/12/2006,
GU n.285/2006) e rinnovo delle competenze in materie di privacy per alcune
tipologie di addetti;
- regolamento di trattamento di dati personali e sensibili del personale
dipendente (provvedimento del Garante del 7/12/2006, GU n.285/2006);
- regolamento di recupero del credito (prescrizione del Garante del 30/11/2005 -
D.Lgs. 196/03 art.154, comma 1, lettera c));
- regolamento informatico (provvedimento del Garante del 10/3/2007, GU n.58/2007)
per la gestione di posta elettronica ed internet;
- corretta gestione del sito web (DPR 633/72 art.35 - D.Lgs. 196/03 art.13),
per quanto concerne in particolare moduli di raccolta dati ed aree riservate;
- regolamento per la videosorveglianza (provvedimento del Garante del 08/04/2010);
- gestione informative, consensi ed autorizzazioni per il trattamento dati
dei clienti, fornitori, dipendenti, ecc. con particolare riguardo alle
modalità di raccolta ed alle finalità perseguite.
Non regolarizzare la propria posizione, sia dal punto di vista dei documenti
necessari, sia dal punto di vista operativo e pratico, comporta la violazione del Codice:
in particolare, le fattispecie più ricorrenti dei reati contestati sono:
- per i reati amministrativi:
- art.161: omessa o inidonea informativa (da 6 a 36 mila euro di multa)
- art.162 comma 2-bis: violazione delle misure minime di sicurezza o trattamento illecito di dati (da 20 a 120 mila euro di multa)
- art.162 comma 2-ter: inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto (da 30 a 180 mila euro di multa)
- per i reati penali:
- art. 167: trattamento illecito di dati (da 6 a 24 mesi di reclusione)
- art. 168: falsità nelle dichiarazioni e notificazione rese al Garante (da 6 a 36 mesi di reclusione)
- art. 169: omissione di misure minime di sicurezza (sino a 24 mesi di reclusione)
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Misure per amministratori di sistema (ADS)
 Non soci: €60,00 -
Soci: €50,00
Maggiori dettagli
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Per altre informazioni, compilare il campo sottostante.
Inoltre, chi volesse acquisire i servizi per rivenderli alla clientela, può richiedere un preventivo personalizzato.
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